
LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "MERGIMTARI"
Articolo 1
E' costituita ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, un'Associazione denominata "MERGIMTARI" con sede m Torino, via Arquata 16/28 10100 Torino, presso Hoti Ilirjan
Con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere variato l'indirizzo della sede sociale.
Articolo 2
L'Associazione non ha fini di lucro. Essa ha lo scopo di promuovere l'integrazione della comunità albanese in Italia attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali nei vari ambiti e discipline letterarie, teatrali, musicali, cinematografiche, artistiche e dei media. L'Associazione favorisce:
* lo sviluppo della conoscenza e della cultura tra gli associati;
* lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento di attività culturali in Italia e all'estero;
Articolo 3
Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 2, l'Associazione può svolgere le seguenti attività
* promuovere autonomamente (anche in collaborazione con privati cittadini, gruppi, enti e organizzazioni pubbliche) iniziative di studio e di sperimentazione, aventi per oggetto temi di carattere letterario, filosofico, scientifico, artistico, educativo, sociologico e culturale;
* svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi;
* istituire premi e concorsi, anche in ambito accademico e scolastico, mirando a sensibilizzare studenti e docenti;
* organizzare gruppi di lavoro, su tematiche letterarie, filosofiche, artistiche, educative, sociologiche e culturali in genere;
* stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi;
* favorire la nascita di enti o gruppi che, anche per i singoli settori, si propongono scopi analoghi al proprio favorendo la loro attività collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all'Associazione;
* Sostenere attraverso iniziative di carattere sociale le persone in difficoltà anche mediante aiuti e collaborazione con associazioni
e istituzioni presenti sul territorio.
* gestire un sito internet per far conoscere e diffondere la propria proposta e le attività svolte;
* gestire centri di documentazione e banche dati specializzate;
* ideare, realizzare ed editare: pubblicazioni e simili, audiovisivi e simili, prodotti televisivi e cinematografici, realizzazioni teatrali, CD audio e CD Rom.
Inoltre l'associazione potrà svolgere qualunque altro tipo di attività purché volta al conseguimento delle finalità sociali
Articolo 4
La legale rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.
Articolo 5
Le entrate dell'Associazione che vanno a costituire un fondo comune, sono composte da
a) le quote dei Soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
b) i contributi dei Soci;
c) i contributi di enti ed organismi pubblici e privati;
d) i proventi di gestione;
e) ogni altro provento comunque conseguito o contributo comunque assegnato.
Articolo 6
Possono essere Soci dell'Associazione persone fisiche e giuridiche, enti ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, che condividono le finalità di cui al precedente art. 2. I Soci si distinguono in “fondatori” ed “ordinari”.
Sono Soci fondatori quelli che aderiscono all'Associazione entro 30 giorni dalla sua costituzione.
Sono Soci ordinari quelli che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
La domanda di adesione a Socio ordinario deve essere redatta in forma scritta, controfirmata da almeno un socio e indirizzata al Presidente, che la sottoporrà al Consiglio Direttivo per la delibera di ammissione.
La qualifica di Socio implica l'accettazione incondizionata dello Statuto dell'Associazione. La quota associativa intrasmissibile.
I soci partecipano alla vita associativa in modo continuativo. La qualità di Socio si può perdere:
* per dimissioni scritte;
* per morosità, cioè ritardo di tre mesi ne pagamento della quota sociale, con possibilità di reintegrazione con delibera del Consiglio Direttivo, previo pagamento delle quote arretrate;
* per radiazione, a seguito di comportamento contrario agli scopi associativi o alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e che danneggi l'immagine dell'Associazione stessa. Essa viene deliberata dall'Assemblea a norma dell'articolo 8.
Articolo 7
L'Assemblea generale dei Soci convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno e può essere convocata in seduta straordinaria a richiesta di almeno un terzo dei Soci.
Articolo 8
L'Assemblea generale:
a) delibera sul bilancio annuale;
b) delibera sui programmi pluriennali dell'Associazione;
c) delibera sugli indirizzi dell'Associazione;
d) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
e) elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
f) decide sulla radiazione dei Soci;
g) delibera eventuali modifiche dello statuto;
h) delibera lo scioglimento dell'Associazione e le modalità di liquidazione.
Articolo 9
La convocazione dell'Assemblea avviene mediante affissione della comunicazione presso la Sede sociale o sul sito internet dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione. Ogni Socio può farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta, da altro Socio.
Le delibere dell'Assemblea saranno valide qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi.
Articolo 10
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta l'Associazione, sia in giudizio che
nei rapporti con le pubbliche autorità e con i terzi. Il Presidente ha inoltre il compito di:
a) convocare e presiedere 1'Assemblea generale;
b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
c) firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione.
Il Presidente può delegare il potere di firma ad altro membro del Consiglio Direttivo
Articolo 11
L'Assemblea elegge un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove soci.
La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere composta, ove possibile, da Soci fondatori.
Il Consiglio Direttivo:
a) approva i programmi di attività dell'Associazione;
b) predispone e sottopone all'Assemblea La relazione sull'attività svolta e i bilanci preventivo e consuntivo;
c) elegge trai suoi membri il Presidente dell'Associazione;
d) può eleggere tra i suoi membri un Vice-Presidente il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
e) può nominare, anche all'infuori dei suoi membri, il Segretario Generale dell'Associazione;
f) determina l'importo della quota associativa annuale.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi.
Articolo 12
Il Collegio dei Revisori composto di tre membri eletti dall'Assemblea. Il Collegio dei
Revisori:
a) esamina i bilanci preventivo e consuntivo;
b) compie le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione, riferendone all'Assemblea
c) esercita la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e sull'osservanza delle leggi e del presente statuto.
Articolo13
Il Presidente, il Vice-Presidente se eletto, ed i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Qualora nel corso del triennio uno o più membri del Consiglio Direttivo dovessero mancare, gli altri membri provvedono alla loro sostituzione.
Articolo 14
L'Associazione ha la durata illimitata
Articolo 15
L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1 gennaio e termina 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 16
Per tutta la durata dell'associazione "MERGIMTARI" è fatto assoluto divieto di distribuzione ai Soci, in modo diretto o indiretto, di utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Il Consiglio Direttivo potrà deliberare rimborsi delle spese effettivamente sostenute per conto o nell'interesse dell'Associazione.
Articolo 17
Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto, ma senza alcuna formalità di procedura, fermo 11 rispetto del contraddittorio. Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed 11 terzo dai due cosi nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione. Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri uno o due arbitri (per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di presidente di Collegio.
Articolo 18
All'atto dello scioglimento, l'Assemblea generale dei Soci ha l'obbligo di deliberare sulla devoluzione del patrimonio ad altra associazione di ispirazione analoga, o ai fini di pubblica utilità ovvero ad ulteriori destinazioni, in quanto consentite dalla legge.
Articolo 19
Per quanto non previsto nel seguente statuto si applicano le norme di legge vigenti, con particolare riferimento al capo 3 del titolo 2 del libro 1° del codice civile.
Il Consiglio Direttivo, in deroga alle norme dell'allegato Statuto, composto da:
1) Sufaj Naim
2) Shpati Luan
3) Hoti Ardiana
4) Smakaj Bejto
5) Karafili Ventiola
6) Muslia Tome
7) Cenaj Fation
8) Pasho Saimir
9) Ilirjan Hoti
rimarrà in carica per 3 anni.
Il Collegio dei revisori dei conti, in deroga alle norme dell'allegato Statuto, composto da:
1) Stefo Manjola
2) Dedukaj Edmir
3) Lukpema Ilirjan
rimarrà in carica per 3 anni.
Almeno un mese prima della scadenza dei mandati il Presidente e il Consiglio Direttivo convocheranno a norma di Statuto l'Assemblea dei soci per il rinnovo degli organi sociali. La quota sociale stabilita annualmente è in Euro 20 per i lavoratori e di Euro 10 per i studenti.
Per tutto quanto non previsto nel presente Atto Costitutivo ed allegato Statuto valgono le disposizioni di legge.
Le spese del presente atto e la sua registrazione e conseguenti sono a carico dei soci fondatori.
Torino, 2 Ottobre 2005